EDITTO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO FALLIMENTARE

PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN
FÜRSTLICHES
LANDGERICHT
Indicare sempre il no. di fascicolo
05 KO.2016.672
ON 13
EDITTO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO FALLIMENTARE
Su richiesta della PricewaterhouseCoopers AG, Zurigo, in veste di incaricato speciale della Gable Insurance AG, Vaduz,

si apre il procedimento fallimentare

sul patrimonio della

Gable Insurance AG, Bergstrasse 10, 9490 Vaduz
FL-0002.161.375-6

in forza dell’ordinanza del Tribunale del Principato del 17 novembre 2016.
1)
Gli effetti giuridici dell’apertura del procedimento fallimentare scattano dal 19 novembre 2016 ovvero il giorno successivo alla pubblicazione dell’editto concorsuale nella Gazzetta ufficiale del Principato del Liechtenstein (data 18 novembre 2016) e riguardano l’intero territorio degli Stati aderenti allo SEE e in Svizzera.

Il procedimento fallimentare si estende anche al patrimonio della Gable Insurance AG, Vaduz, numero di registro FL-0002.161.375-6, che si trova negli altri Stati aderenti allo SEE e in Svizzera.
2)
A curatore fallimentare viene designata la Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, Am Schrägen Weg 2, 9490 Vaduz. La comunicazione con il curatore fallimentare deve avvenire attraverso l’indirizzo e-mail istituito all’uopo gable@bwb.li.
SPANIAGASSE 1 – 9490 VADUZ – TELEFONO +423 236 61 11 – TELEFAX +423 236 65 39

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3)
Tutti i creditori della Gable Insurance AG vengono sollecitati a notificare i loro crediti, indicando il motivo giuridico e la classe richiesta (credito concorsuale, classi 1 – 4) entro e non oltre l’1 settembre 2017 presso il curatore fallimentare, laddove è necessario indicare con precisione l’importo dei crediti e degli interessi rivendicati nonché allegare le pezze di appoggio atte a legittimare i loro crediti.

I creditori che notificano i loro crediti successivamente devono sostenere i costi aggiuntivi da ciò derivanti e non possono più contestare i crediti verificati precedentemente.
4)
L’udienza generale di verifica viene fissata per
mercoledì 6 dicembre 2017, ore 9.00, sala udienze 6
presso il Tribunale del Liechtenstein, Spaniagasse 1, 9490 Vaduz.
Tutti i creditori sono esortati a portare con sé in occasione di questa udienza le pezze di appoggio atte a legittimare i loro crediti, nella misura in cui esse non siano state già allegate alla notifica del credito.
5)
Tutti i creditori che non dispongono di un indirizzo di recapito in territorio nazionale sono esortati a rendere noto al Tribunale nominalmente, entro 8 settimane, un domiciliatario (che può essere qualsiasi persona fisica o giuridica o società di persone con un indirizzo di recapito in territorio nazionale, la quale sia autorizzata alla presa in consegna di documenti). Si fa notare che in caso di mancata indicazione tempestiva di un domiciliatario, qualsiasi altra notifica verrà effettuata, senza tentativo di notificazione, tramite deposito presso il Tribunale (art. 12, 9 e 25 della Legge sulle notifiche / ZustG).

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6)
Tutte le altre pubblicazioni riguardanti questo procedimento fallimentare verranno effettuate nel sito del Tribunale del Principato (www.gerichte.li).

Il Tribunale ordina la pubblicazione dell’apertura del procedimento fallimentare tramite editto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e trasmette le corrispondenti informazioni al Segretariato EFTA a Bruxelles.
7)
L’Autorità di vigilanza finanziaria del Liechtenstein viene informata da parte del Tribunale del Liechtenstein riguardo l’apertura del procedimento fallimentare e riguardo gli effetti ai sensi dell’art. 154 della Legge sulla vigilanza delle assicurazioni (VersAG) e viene esortata a comunicare tempestivamente alle autorità di vigilanza degli altri Stati aderenti allo SEE l’apertura del procedimento fallimentare e gli effetti.
8)
L’apertura del procedimento fallimentare deve essere annotata in corrispondenza agli immobili della debitrice generale ed anche nel Registro pubblico del Liechtenstein, nel Registro dei pignoramenti e in tutti i registri in cui sono iscritti diritti di proprietà intellettuale, evidenziando la data dell’apertura del procedimento fallimentare.

Possono essere effettuate disposizioni riguardanti invii, depositi e averi della debitrice generale soltanto previa approvazione del curatore fallimentare.
9)
Si applica il diritto del Liechtenstein.