Newsletter N. 9

Corte EFTA sentenza del 10.03.2020

Il 10.03.2020 la Corte EFTA ha pronunciato la sua sentenza sulla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale di primo grado (Landgericht) del 29.03.2019. Il Tribunale di primo grado ha sottoposto alla Corte EFTA una serie di questioni relative all’interpretazione della direttiva europea 2009/138/CE. La sentenza è pubblicata in tedesco e in inglese sul sito web della Corte dell’EFTA (https://eftacourt.int/cases/e-03-19/).

Nella sua sentenza, la Corte EFTA ha innanzitutto chiarito il concetto di “credito assicurativo”. Essa ha ritenuto che un credito è da considerarsi un credito assicurativo se l’evento assicurato si è verificato nel corso della validità del contratto di assicurazione. Il credito assicurativo deve quindi essere sorto prima della risoluzione di un contratto di assicurazione. Se, come ulteriore condizione, si richiede che tale credito sia stato insinuato o accertato prima dell’apertura della procedura di liquidazione deve essere deciso in conformità con le norme di legge nazionali.

La Corte EFTA ha inoltre dato risposta al quesito se le richieste di rimborso dei premi costituiscano un credito assicurativo. In base alla sua decisione, tale caso sussiste solo se il rimborso del premio richiesto riguardi un contratto di assicurazione risolto prima dell’apertura della procedura di liquidazione. Se un contratto di assicurazione è stato risolto dopo l’apertura della procedura di liquidazione in questione, la richiesta di rimborso dei premi non guadagnati non costituisce, in conformità con la sentenza, un credito assicurativo.

Infine, per quanto concerne la questione della parità di trattamento dei creditori di un’assicurazione, la Corte EFTA ha ritenuto che la direttiva 2009/138/CE demanda alle norme di legge nazionali per stabilire se istituire o meno una graduatoria tra le diverse categorie di crediti assicurativi. Pur essendo ciò compatibile con la direttiva, deve essere tuttavia garantito il trattamento privilegiato dei crediti assicurativi rispetto a tutti gli altri crediti. Occorre inoltre garantire di tenere conto del principio della parità di trattamento dei creditori e del principio di non discriminazione.

La Corte EFTA ha fornito le risposte attese sul concetto di “crediti assicurativi” e sulla parità di trattamento dei creditori di un’assicurazione. Il diritto del Liechtenstein non ripartisce i crediti assicurativi in categorie, per cui i creditori di un’assicurazione devono essere trattati allo stesso modo. Affinché un credito possa essere considerato un credito assicurativo, l’evento assicurato deve essere avvenuto nel corso della validità del contratto di assicurazione. La necessità di soddisfare ulteriori condizioni può essere valutata solo dopo aver esaminato il singolo contratto di assicurazione, le condizioni di assicurazione ad esso applicabili e il diritto nazionale applicabile.

Per contro, la risposta della Corte EFTA in merito alla classificazione dei diritti di rimborso dei premi ha rappresentato una sorpresa per il liquidatore. Tale risposta ha come conseguenza che quasi tutte le richieste di rimborso dei premi non guadagnati dovranno essere trattate come crediti fallimentari di quarta classe invece che come crediti assicurativi.